Informativa ICI 2008
I.C.I. 2008
Si comunica che con Delibera di C.C.n. del sono state approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2007:
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (GARAGE) | 5,7 per mille |
| ABITAZIONI e PERTINENZE concesse in uso gratuito a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale purchè questi vi dimorino abitualmente (GENITORE - FIGLIO) - (FIGLIO - GENITORE) |
5,7 per mille |
| ABITAZIONE LOCATE con regolare contratto registrato | 6 per mille |
| ABITAZIONE NON LOCATE | 7 per mille |
| ABITAZIONI NON LOCATE da almeno 2 anni o con contratto di locazione irregolare |
9 per mille |
| TERRENI AGRICOLI | 6 per mille |
| AREE EDIFICABILI | 7 per mille |
| ALTRI FABBRICATI (negozi, uffici, laboratori) | 6 per mille |
Detrazione prevista per l'abitazione principale EURO 130,00
Altre detrazioni previste:
(*) ABITAZIONE PRINCIPALE che sia l'unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi siano tre o più figli ed il cui reddito imponibile lordo (in caso di reddito fondiario comunque non superiore a EURO 185,92) escluso quello derivante dall'abitazione principale riferito all'ultimo anno disponibile, non sia superiore ad un importo pari a EURO 20.570,68 come da risultanze della dichiarazione dei redditi o dal Mod. 201: EURO 181,00
(*) ABITAZIONE PRINCIPALE che sia l'unica di proprietà del nucleo familiare posseduta da contribuenti titolari di pensione con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad un importo pari a EURO 5.760,56 per pensionato come da risultanze della dichiarazione dei redditi o dal Mod. 201: EURO 181,00
(*) ABITAZIONE PRINCIPALE che sia l'unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi sia un portatore di handicap con una percentuale di invalidità pari al 75% documentata esclusivamente da struttura ASL: EURO 181,00
(*) N.B. Sono escluse dal beneficio (maggiori detrazioni) le abitazioni iscritte al Catasto nella Cat. A/1; A/7; A/8; A/9.
È prevista l'esenzione per 2 anni per i nuovi fabbricati ad uso artigianale trasferiti nelle apposite zone (D1 - D2) su indicazioni del Vigente P.R.G.. L'esenzione parte a far data dalla fine dei lavori; resta inteso che fino alla data di "fine lavori" l'ICI sarà dovuta quale area edificabile.
I contribuenti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni dovranno presentare apposita domanda predisposta dall'Ufficio Tributi entro il termine del pagamento del saldo (dal 1 al 16 dicembre 2007).
NOVITÀ FINANZIARIA 2008 (Legge n. 244/2007)
- Sulle abitazioni principali escluse quelle unità assimilate alle abitazioni principali dal Regolamento comunale ICI, (solo quelle unità immobiliari per le quali il legislatore ha espressamente esteso la disciplina dell'abitazione principale, vale a dire quelle contemplate dall'art. 8, comma 4 e dell'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/92) si detrae un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, con esclusione di quelle con categoria A1, A/8 e A/9. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore ad euro 200, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Sono escluse dalla ulteriore detrazione per unità immobiliare assimilate ad abitazione principale: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado o di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (Ris. N. 1/DPF del 31 gennaio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Pertanto, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si deve sottrarre prima l'importo della detrazione che il comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobili (euro 130,00) e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l'importo aggiuntivo pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro.
- Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta applicando l'aliquota deliberata per abitazione principale; la detrazione è calcolata in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa.
Quando effettuare i versamenti:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno ed è pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; c'è la facoltà di applicare già in sede di versamento dell'acconto ICI l'ulteriore detrazione; dal 1 al 16 dicembre deve essere versata la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, resta facoltà per i contribuenti di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno).
- Le persone fisiche non residenti nel territorio dello stato possono effettuare il versamento in un'unica nel periodo dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi nella misura del 3%.
- La Legge consente, a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite, di regolarizzare la propria posizione pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi calcolati sull'imposta al tasso legale (3% annuo), con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta; tale riduzione è pari ad 1/8 del 30% dell'imposta non pagata se il versamento avviene entro trenta giorni rispetto alla scadenza e ad 1/5 del 30% se il versamento è effettuato entro un anno.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'imposta va versata utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestati a:
COMUNE
DI CERVARESE SANTA
CROCE - “SERVIZIO TESORERIA“ - I.C.I.
C.C.P. n.
24954455
I
bollettini I.C.I. saranno a disposizione in tutte le agenzie postali
del territorio comunale e presso l'Ufficio Tributi del Comune.
Il
pagamento potrà inoltre essere effettuato presso:
BANCA
DEL CENTROVENETO CREDITO
COOOPERATIVO scarl -
pagamento consentito presso la sede di via Roma n. 56 (Cervarese S.
Croce), a tutti i contribuenti nessuna
commissione di riscossione.
CASSA
DI RISPARMIO DI PADOVA E
ROVIGO - pagamento
consentito presso la sede di via Roma n. 319 (Montemerlo), a tutti i
contribuenti commissione di riscossione €
1,00.
BANCA
ANTONVENETA
- pagamento consentito presso la sede di via Repoise n. 1
(Montemerlo), per i contribuenti non correntisti commissione di
riscossione € 1,00,
per pagamento con addebito in c.c.b. commissione €
0,50.
Modello
F24 (i codici da
utilizzare sono: 3901 ICI abitazione principale; 3902 ICI per terreni
agricoli; 3903 ICI per aree fabbricabili; 3904 ICI per altri
fabbricati; Codice Ente/codice Comune di Cervarese S.Croce: C544).
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Legge 27/12/2006 n. 296).
Permane l'obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I., per le variazioni avvenute nell'anno 2007, da inoltrare entro la scadenza di presentazione del modello Unico solo: per le variazioni che non hanno transitato con il modello unico informatico.
Ulteriori informazioni potranno essere ottenute presentandosi all'Ufficio Tributi (Lun. e Giov. dalle 8.30 - 12.30 o dalle 15.30 alle 17.30) o telefonando al numero 049/9915687.
IL FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
MARITAN dott. CLAUDIO
Last modified 15-05-2008 14:11