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Modulistica Autorizzazione paesaggistica

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L'Ufficio si occupa delle procedure tecnico-amministrative inerenti le autorizzazioni paesaggistiche. interventi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).


A chi è rivolto

Cittadini e Professionisti del settore

Descrizione

L'Ufficio si occupa delle procedure tecnico-amministrative inerenti le autorizzazioni paesaggistiche. interventi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).

Come fare

Chi intende realizzare interventi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.). Ai sensi dell’art. 146, comma 4 del Codice l'autorizzazione paesaggistica: - costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; - fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. - l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo; - il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.   L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune previa acquisizione del parere vincolante del Soprintendente, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  1. procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed in vigore dal 01/01/2010;
  2. procedimento semplificato, disciplinato dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica: - Art. 149 del Codice:
  1. a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
    b) gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
    c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
  - Art. 2 del D.P.R.31/2017: esclusivamente gli interventi elencati nell’allegato "A" del D.P.R. 13/02/2017, n. 31.   Interventi soggetti a procedura semplificata  L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato B del D.P.R. 13/02/2017 n. 31. Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 11 del D.P.R. 31/2017 e il termine complessivo di conclusione del procedimento, in caso di valutazione positiva dell’intervento, è di 60 giorni dalla presentazione della domanda così suddivisi:
  • 30 giorni per l’istruttoria e trasmissione della documentazione accompagnata da una motivata proposta di provvedimento alla Soprintendenza per l’espressione del proprio parere vincolante;
  • 20 giorni perché il Soprintendente possa esprimere il proprio parere vincolante;
  • 10 giorni per il rilascio dell’autorizzazione.
  Interventi soggetti a procedura ordinaria L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata. Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla presentazione della domanda così suddivisi:
  • 40 giorni per l’istruttoria e trasmissione della documentazione accompagnata da una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento alla Soprintendenza per l’espressione del proprio parere vincolante;
  • 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere il proprio parere vincolante dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  • 20 giorni per rilascio autorizzazione.
Decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica redatta da un professionista, secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.   Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti: Di norma non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati. Solo nei casi espressamente previsti al comma 4 dell’art. 167, il trasgressore deve presentare istanza di “accertamento di compatibilità paesaggistica”. Le ipotesi previste, riguardano lavori di modesta entità quali:
  1. a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  2. b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  3. c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del P.R. 380/2001.
Per opere di maggior entità, è previsto il ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell’art. 181 comma 1 quinquies, che estingue il reato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo). L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria. In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive. Riferimenti normativi:
  • D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06/07/2002 n. 137” (parte III - Beni Paesaggistici, artt. 131 e ss.) e s.m.i.
  • D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004
  • D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
  • Circolare n. 42 del 21/07/2017 “Circolare applicativa del D.P.R. n. 31/2017”
Le istanze di autorizzazione paesaggistica formulate su apposito modulo predisposto dal Comune, devono pervenire in modalità telematica: - tramite l’invio all’indirizzo PEC del Comune: cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net - per gli interventi riguardanti le attività produttive tramite il SUAP: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=C544 L’importo dei versamenti dei diritti di istruttoria istituiti con D.G.C. n. 50 del 12/05/2017 è il seguente:
  • € 52,00 per l’Autorizzazione Paesaggistica secondo la procedura Semplificata;
  • € 104,00 per l’Autorizzazione Paesaggistica secondo la procedura Ordinaria e per le pratiche di Accertamento compatibilità Paesaggistica.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA. 

Cosa serve

Vedasi documentazione allegata

Cosa si ottiene

Modulistica Autorizzazione paesaggistica

Tempi e scadenze

Scadenze previste come da normativa vigente

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Contatti generali
Ufficio Protocollo / URP
Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 9 - Loc. Fossona

Telefono:
(+39) 0499915100
PEC:
cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 26/09/2023


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